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L’esecuzione di un qualsiasi intervento strutturale che riguardi una costruzione esistente richiede la valutazione del livello di sicurezza dell’edificio nello stato ante-operam e post-operam. Nel post di oggi ti parlo delle novità introdotte dalle NTC2018 per l’analisi delle costruzioni esistenti, della tipologia di interventi previsti dalla Normativa Tecnica e delle differenze con le prescrizioni delle precedenti NTC2008.

In quest’articolo vedremo perché nel caso di intervento di adeguamento la nuova Normativa richiede un livello di sicurezza inferiore di ben il 20% rispetto a quello richiesto dalle precedenti NTC2008. Alla fine del post potrai scaricare gratuitamente il Focus Normativo in formato PDF in cui troverai la raccolta di tutte le prescrizioni sull’argomento.

Costruzioni esistenti: la valutazione della sicurezza e il nuovo coefficiente ζ

La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente ha lo scopo di quantificare l’entità delle azioni verticali e orizzontai a cui la struttura è in grado di resistere, garantendo i livelli minimi di sicurezza prescritti dalla Normativa.

Il risultato ottenuto dalla valutazione della sicurezza della struttura esistente, anche nota come analisi di vulnerabilità, permetterà di stabilire se l’uso della costruzione può continuare senza alcun intervento, se debba essere modificato tramite un cambio di destinazione d’uso o un declassamento della struttura o se siano necessari interventi di rinforzo per aumentare il livello di sicurezza.

Quando è richiesta la valutazione della sicurezza di una struttura esistente

La Normativa Tecnica prescrive di eseguire la valutazione della sicurezza quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

  • esecuzione di intervento di miglioramento o adeguamento (vedremo fra poco in cosa consistono questi interventi);
  • cambio di destinazione d’uso o passaggio ad una classe d’uso superiore, con conseguente aumento dei carichi variabili;
  • eccessivo degrado o decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali con conseguente riduzione della capacità di resistenza e deformazione della struttura; dissesti in fondazione; danneggiamenti prodotti da sisma, vento, neve o temperatura; danneggiamenti prodotti da urti, esplosioni, incendi;
  • gravi errori di progetto o di costruzione;
  • esecuzioni di interventi non strutturali che riducano la capacità della struttura e/o ne modifichino la rigidezza;
  • opere realizzate in difformità alle norme tecniche vigenti al momento della costruzione oppure realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo.

Come quantificare il livello di sicurezza: i coefficienti ζe ζv,i

Le NTC2018 hanno introdotto due parametri, identificati mediante la lettera greca ζ (zeta), indicativi del livello di sicurezza delle costruzioni esistenti. Il parametro ζE viene utilizzato per l’indicazione della sicurezza nei confronti dell’azione sismica, il parametro ζv,i per l’indicazione della sicurezza nei confronti delle azioni verticali. I due parametri ζ sono così definiti:

  • ζE è il rapporto fra l‘azione sismica massima sopportabile dalla costruzione esistente e l’azione sismica che si utilizzerebbe per il progetto di una nuova costruzione dotata delle stesse caratteristiche della costruzione esistente (periodo proprio di vibrazione, fattore di comportamento etc.) e realizzata sullo stesso suolo della costruzione esistente;
  • ζv,i è il rapporto fra il sovraccarico massimo verticale variabile (ovvero il carico accidentale) sopportabile dall’i-esima parte della struttura (per esempio un determinato solaio, uno sbalzo etc.), e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

Il parametro ζE si riferirà pertanto alla sicurezza sismica globale della struttura, mentre il parametro ζv,i si riferirà alla sicurezza locale nei confronti dei carichi verticali di un singolo elemento strutturale dell’edificio.

Nel caso di intervento sulla costruzione, il parametro ζE va stimato nello scenario dello stato di fatto della costruzione e nello scenario post-intervento, simulando nel modello di calcolo l’effetto degli interventi di rinforzo. In tal modo è possibile valutare l’incremento di tale parametro in seguito agli interventi di rinforzo che si intendono realizzare.

Fondazioni di costruzioni esistenti: vanno verificate oppure no?

Una volta noto il livello di sicurezza della struttura esistente ottenuto dall’analisi di vulnerabilità, la verifica delle fondazioni va eseguita solo se sussiste il pericolo di instabilità globale del complesso fondazione-terreno o se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • dissesti dovuti a cedimenti in fondazione;
  • pericolo di ribaltamento e/o scorrimento per effetto dell’azione sismica o di modifiche apportate al profilo del terreno;
  • possibile fenomeno di liquefazione del terreno di fondazione per effetto dell’azione sismica.

Verifiche SLE, SLU e dettagli costruttivi

Per le costruzioni esistenti la Normativa richiede il rispetto delle verifiche ai soli Stati Limite Ultimi (SLU). Vanno in deroga invece gli Stati Limite di Esercizio (SLE). Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio dovranno essere soddisfatte solo per le costruzioni esistenti in classe d’uso IV, ovvero costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie, ponti e reti ferroviarie di importanza critica, dighe.

Lo stesso vale per i dettagli costruttivi. Le costruzioni esistenti non devono rispettare le limitazioni sui dettagli costruttivi validi per le nuove costruzioni, come per esempio le limitazioni sull’armatura minima e passo massimo delle staffe valide per le strutture in cemento armato.

Classificazione degli interventi sulle costruzioni esistenti

La Normativa Tecnica definisce tre tipologie di  possibili interventi sulle costruzioni esistenti:

  • Riparazione o intervento locale: riguarda singoli elementi strutturali (per esempio un solaio, una parete, una trave);
  • Intervento di miglioramento: ha lo scopo di aumentare il livello di sicurezza della struttura senza necessariamente raggiungere un valore minimo per il parametro ζE;
  • Intervento di adeguamento: ha lo scopo di aumentare la sicurezza strutturale con l’obiettivo di raggiungere un valore minimo del parametro ζE pari a 1 o a 0.8 (vedremo dopo quale valore assumere come minimo).

Solo per gli interventi di miglioramento e adeguamento è richiesto il collaudo statico. Pertanto in caso di riparazione o intervento locale non sarà necessaria la figura del collaudatore statico (par. 8.4 NTC2018, troverai questa prescrizione evidenziata nel Focus Normativo PDF che potrai scaricare alla fine del post).

Riparazione o intervento locale

Rientrano in questa categoria gli interventi che non alterano il comportamento globale della struttura come quelli elencati di seguito:

  • apertura di un vano in una parete portante, accompagnata da interventi di rinforzo come per esempio la messa in opera di un telaio di cerchiatura; l’intervento di apertura vano rientrerà nella categoria degli interventi locali a patto che si dimostri che tale intervento non modifichi significativamente la rigidezza, resistenza e capacità di deformazione della parete. (Ti ricordo che puoi analizzare la fattibilità dell’intervento di apertura vano utilizzando l’app Wally);
  • sostituzione, rinforzo o ripristino di architravi, travi, coperture, impalcati, pilastri, pannelli murari;
  • ripristino o rinforzo dei collegamenti fra elementi strutturali esistenti: per esempio tra pareti murarie in assenza di ammorsatura, tra pareti e solai, tra pareti e travi, messa in opera di catene o tiranti.

Per l’intervento di apertura vano c’è una novità rispetto alla precedente Circolare del 2009 la quale prescriveva che la resistenza e la capacità di deformazione non dovessero peggiorare. La nuova Circolare prescrive invece che questi parametri non si modifichino significativamente.

L’importanza degli interventi locali

La nuova NTC2018 sottolinea la priorità che dovrebbero avere gli interventi locali rispetto agli interventi sull’intera struttura. Lo scopo è eliminare le criticità di singoli elementi strutturali. Solo dopo aver eliminato le criticità locali si può pensare di intervenire sulla struttura nel suo complesso, al fine di migliorare il comportamento globale nei confronti delle azioni sismiche.

A scopo di esempio basti pensare al caso di una costruzione esistente in muratura portante. Che senso avrebbe migliorare la resistenza dei maschi murari per azioni nel piano, magari tramite iniezioni di leganti, se poi le pareti presentano delle vulnerabilità nei confronti del ribaltamento fuori piano? Il nostro software di calcolo probabilmente ci fornirà un esito positivo per la verifica sismica globale, ma in realtà in presenza di sisma ci sarebbe comunque un pericolo per l’incolumità delle persone dovuto al ribaltamento fuori piano della parete.

Intervento di miglioramento

L’intervento di miglioramento prevede che, in combinazione sismica, il parametro ζE calcolato nello scenario post-intervento possa essere minore dell’unità e che venga incrementato di un valore almeno pari a 0,1 per le costruzioni di classe II e III in seguito agli interventi di rinforzo previsti. Per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e per le costruzioni di classe IV il coefficiente ζE non può essere inferiore al valore 0.60. Nel caso in cui l’intervento di miglioramento preveda l’utilizzo di un sistema di isolamento sismico, il valore ζE non può essere inferiore ad 1.

Intervento di adeguamento

L’intervento di adeguamento prevede due possibili valori minimi per il parametro ζE pari ad 1 oppure a 0.8 a seconda del tipo di intervento o di costruzione.

Casi che richiedono ζE ≥ 1

Nei tre casi elencati di seguito il coefficiente ζE, valutato nello scenario post-intervento, dovrà essere maggiore o uguale a 1:

  • sopraelevazione della costruzione;
  • ampliamento della costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente. In pratica in assenza di giunto sismico;
  • esecuzioni di interventi strutturali che modifichino la costruzione portandola ad un sistema strutturale diverso dal precedente.

L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei casi appena elencati.

Casi che richiedono ζE ≥ 0.8

Nei seguenti altri casi il valore ζE valutato nello scenario post-intervento deve essere maggiore o uguale a 0.80:

  • variazioni di destinazioni d’uso che determino un aumento dei carichi globali in fondazione superiore al 10%;
  • modifiche della classe d’uso che portino a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV;
  • adeguamento sismico deciso dal proprietario del fabbricato in seguito ad inadeguatezza riscontrata dall’analisi di vulnerabilità.

Miglioramento e adeguamento: quali elaborati inserire nel progetto

La Normativa Tecnica riporta un elenco di elaborati di cui deve essere composto il progetto dell’intervento di miglioramento o di adeguamento. Te li riporto di seguito:

a) l’analisi e la verifica della struttura prima dell’intervento, con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
b) la scelta, esplicitamente motivata, del tipo di intervento;
c) la scelta, esplicitamente motivata, delle tecniche e/o dei materiali;
d) il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
e) l’analisi strutturale della struttura post-intervento;
f) la verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).

par. 8.7.5 – NTC2018

Per gli interventi di riparazione o interventi locali vale lo stesso elenco degli elaborati con esclusione però di quelli relativi all’analisi sismica globale della struttura e alle verifiche di sicurezza della struttura ante e post-operam, ovvero gli elaborati elencati ai precedenti punti a), e) ed f).

Scarica il Focus Normativo PDF sull’analisi delle costruzioni esistenti

Ho raccolto tutte le prescrizioni della Normativa Tecnica NTC2018 e della Circolare 2019 riguardanti la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti in unico documento PDF scaricabile gratuitamente. Compila i campi qui sotto, riceverai all’istante un’email contenente il link per eseguire il download.

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    Migliorarli meno, migliorarli tutti: la nuova logica delle NTC2018

    Come sicuramente avrai notato, per le costruzioni che subiscono un cambio di destinazione d’uso con incremento dei carichi in fondazione superiore al 10% o per modifiche di classe della costruzione che conducano a classe III ad uso scolasticoclasse IV la Normativa consente di considerare come interventi di adeguamento quegli interventi che portano a valori del coefficiente di sicurezza sismico ζE maggiori o uguali a 0.8 e non ad 1 come ci si aspetterebbe.

    Quando il parametro ζE  risulta essere inferiore all’unità vuol dire che la struttura non avrà la capacità necessaria di resistere all’azione sismica di progetto prevista per le nuove costruzioni. A primo impatto questa prescrizione può sembrare insensata, in particolar modo se si considera che gli interventi di adeguamento dovrebbero adeguare la sicurezza della struttura esistente ai livelli richiesti per le nuove costruzioni e che rientrano in tale prescrizione anche gli edifici ad uso scolastico. Ma in realtà c’è un obiettivo ben preciso dietro questa scelta. Lo spiega la Circolare nel paragrafo dedicato alla Logica della Norma. Ti riporto l’estratto di seguito:

    La diversità di trattamento tra nuovo ed esistente è motivata dalla volontà di perseguire, in un regime di risorse limitate, la massima riduzione possibile del rischio sismico medio. Così facendo si interviene, a parità di risorse pubbliche impiegate, su un numero di costruzioni esistenti molto maggiore di quello che si avrebbe allineando la sicurezza minima dell’esistente a quella del nuovo. Il vantaggio che la collettività ne consegue in termini di riduzione di morti, feriti e danni è evidente.

    par. C.1.1 – Circolare 2019

    Vista la ridotta disponibilità di risorse pubbliche destinate ad intervenire sulle costruzioni esistenti, è preferibile accettare un livello di sicurezza più basso, potendo in tal modo intervenire su un numero molto maggiore di edifici, innalzandone il livello di sicurezza.

    L’articolo di oggi finisce qui. Spero ti sarà utile quando ti troverai ad affrontare l’analisi di vulnerabilità di costruzioni esistenti. Se ti è piaciuto puoi suggerirlo ad un tuo collega su Linkedin o ad un tuo amico su Facebook cliccando sui tasti di condivisione social qui sotto.

    Al prossimo articolo.

    Marco

    Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]

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    22 thoughts on “Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]

    • 11 Dicembre 2022 alle 5:14 pm
      Permalink

      Buonasera, nel caso di inserimento di micropali per arrestare cedimenti differenziali di una porzione di fabbricato, per cause geotecniche/geologiche; fin quando posso considerarlo intervento locale ? Grazie mille

      Rispondi
      • Marco De Pisapia
        12 Dicembre 2022 alle 4:39 pm
        Permalink

        A mio avviso non rientra negli interventi locali, in quanto tale intervento influisce sul comportamento globale della costruzione, riducendo la deformabilità del complesso fondazione-terreno.

        Rispondi
    • 25 Novembre 2022 alle 9:50 am
      Permalink

      Nel caso di miglioramento sismico la normativa impone la verifica statica degli orizzontamenti?

      Rispondi
    • 11 Novembre 2022 alle 9:39 am
      Permalink

      Buongiorno,
      in una palazzina di due piani f.t. oltre il piano autorimessa seminterrato, tutti i pilastri del primo livello (n°20) presentano un cls con Rck = 120 – 170 Kg/cmq anzichè Rck 250 Kg/cmq di progetto, inoltre N.3 pilastri dei piani superiori risultano posizionati in falso sulle travi a soffitto dell’autorimessa. L’intervento di rinforzo esteso a tutti i pilastri (cerchiatura) alle n.3 travi che portano i pilastri superiori in falso (FRCM) può essere considerato un “intervento locale”, o ricade nel “miglioramento”??.
      Grazie

      Rispondi
      • Marco De Pisapia
        11 Novembre 2022 alle 11:21 am
        Permalink

        Se l’obiettivo non è incrementare la capacità dell’intera struttura nei riguardi dell’azione sismica, allora tali interventi possono essere classificati come rinforzi locali di singoli elementi strutturali.
        Ciao
        Marco

        Rispondi
    • 8 Ottobre 2021 alle 7:04 am
      Permalink

      Nel caso di adeguamento, come giustamente riportato nell’articolo, il punto C8.4.3 della Circolare 21/1/2019 dice che NON è necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (ad esempio armatura minima e dimensioni minime, ecc…) previste per le costruzioni nuove.
      Quindi nuovi elementi aggiunti alla struttura necessari per rinforzarla e conseguire l’adeguamento non devono necessariamente rispettare le prescrizioni sui dettagli costruttivi o questo vale solo per gli elementi della struttura esistente?

      Rispondi
      • 13 Ottobre 2021 alle 5:43 am
        Permalink

        Vale solo per gli elementi esistenti della struttura. Gli elementi strutturali di nuova costruzione devono rispettare le prescrizioni normative sui dettagli costruttivi.
        Ciao
        Marco

        Rispondi
    • 6 Luglio 2021 alle 12:12 pm
      Permalink

      In caso di intervento di nuova apertura o allargamento di vano su muratura per poter rientrare in intervento locale devo garantire che tale intervento non modifichi significativamente la rigidezza, resistenza e capacità di deformazione della parete.
      Non essendo quantificato questo “significativamente” come ci si dovrebbe muovere?
      Le indicazioni della Regione Toscana indicavano un range del +- 15% per la rigidezza ma per resistenza e deformabilità era indicato come da normativa che non diminuissero
      Ora invece si richiede che tali valori non varino significativamente quindi non possono essere troppo superiori, tale range del +-15% in teoria dovrebbe essere anche rispettato per resistenza e deformazione?

      Rispondi
    • 15 Aprile 2021 alle 12:25 pm
      Permalink

      Ciao Marco,
      innanzi tutto grazie per la disponibilità e l’utilità dei tuoi articoli.
      Ti vorrei esporre un dubbio riguardo gli interventi locali con riferimento alle norme del 2008 (ma il discorso vale anche per quelle odierne). Non mi è chiaro se nel caso di riparazione o intervento locale si deve procedere ad analisi sismica della struttura o meno. Mi è chiaro che, in quanto intervento locale, è permessa la valutazione della sicurezza delle sole parti interessate dall’intervento, omettendo una verifica globale. Non si precisa però sul sisma. C’è qualche chiave di lettura che sto tralasciando?

      Grazie

      Rispondi
      • 18 Aprile 2021 alle 10:08 am
        Permalink

        Ciao Stefano, nel caso in cui l’intervento si classifichi come intervento locale non è necessaria l’analisi sismica globale. Ciao. Marco

        Rispondi
        • 19 Aprile 2021 alle 10:10 am
          Permalink

          Però nell’analisi locale devo considerare anche l’azione data dal sisma è corretto? Grazie

          Rispondi
    • 14 Febbraio 2020 alle 8:14 pm
      Permalink

      Caro Marco,
      sto usando i tuoi programmi, debbo dire utili e completi, ma un tecnico del Genio Civile ha avuto da obiettare chiedendomi una validazione che non ho prodotto. Ebbene, ti chiedo se ho omesso qualcosa dai documenti che ho scaricato insieme ai tuoi programmi oppure occorre giuridicamente una validazione dei programmi elaborati attraverso i fogli di calcolo. Saluti Mauro

      Rispondi
      • 17 Febbraio 2020 alle 11:18 am
        Permalink

        Ciao Vito, per quasi tutte le app del blog sono disponibili i documenti di validazione che contengono la risoluzione di casi prova. Per quale App hai bisogno della validazione?

        Rispondi
        • 17 Febbraio 2020 alle 11:55 am
          Permalink

          Le validazioni riguardano i seguenti programmi che ho acquistato:
          a) Wally v.1.02.base
          b) Ver.Steel v.1.2 Rav.60 base
          c) Ver.Sez. v.7.0 Premium
          d) Plate Design v.3.0 Premium
          Saluti Mauro

          Rispondi
    • 28 Ottobre 2019 alle 3:29 pm
      Permalink

      Ciao Marco, ottimo articolo.
      Volevo chiederti un consiglio. Nel Comune in cui opero, per il rilascio dell’idoneità alloggiativa di edifici esistenti in muratura richiedono una valutazione di sicurezza tramite modello di calcolo da consegnare al Genio Civile. Dal momento che si tratta di edifici che non devono essere sottoposti a sopraelevazioni, ampliamenti o cambi di destinazione d’uso (in quanto già adesso sono usati per civile abitazione) quale è il valore minimo di ζE che dovrebbe risultare dal modello dello stato di fatto affinché esso non debba essere sottoposto ad interventi di miglioramento/adeguamento?

      Rispondi
      • 29 Ottobre 2019 alle 1:15 pm
        Permalink

        Ciao Lorenzo, la normativa non impone un valore minimo per ZetaE nello stato di fatto. Lo specifica la circolare al par. C.8.2: “Il complesso delle norme vigenti consente l’utilizzo anche delle costruzioni esistenti che non raggiungano i livelli di sicurezza richiesti per le costruzioni nuove“. Trovi il passaggio evidenziato nel Focus Normativo allegato all’articolo. Solo se esegui un intervento di miglioramento o adeguamento ci saranno delle limitazione da rispettare per il parametro ZetaE nello stato post-operam.

        Rispondi
        • 1 Novembre 2019 alle 12:34 pm
          Permalink

          ok, ma supponendo che l’edificio in questione sia apparentemente in buone condizioni, come si fa numericamente a certificare che esso sia agibile o meno? un edificio per il quale risulti un coefficiente zetaE pari a 0,1 può essere dichiarato agibile allo stesso modo di uno con ZetaE pari a 0,9?

          Rispondi
          • 4 Novembre 2019 alle 1:03 pm
            Permalink

            La Normativa non specifica un valore minimo per ZetaE nello stato di fatto. Spetta al progettista stabilire, sulla base della sua esperienza, se l’uso della costruzione può continuare senza interventi o se l’uso debba essere modificato (limitazioni all’uso, declassamento, cambio di destinazione d’uso etc.). Inoltre ti suggerisco di valutare anche il coefficiente Zetav,i per la sicurezza nei confronti dei carichi verticali.

            Rispondi

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